Art. 29.
(Partecipazione dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà internazionale).

      1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle normative regionali di settore.